Proroga dei versamenti delle dichiarazioni. In una risoluzione i chiarimenti sul pagamento a rate
Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.
Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga – La risoluzione riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre. Nelle due tabelle di seguito sono indicate le scadenze, le maggiorazioni e gli interessi dovuti.
Titolari di partita Iva
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
---|---|---|---|---|
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0,18 | 18 novembre | 0,18 |
3 | 18 novembre | 0,51 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Non titolari di partita Iva
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
---|---|---|---|---|
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0 |
3 | 2 dicembre | 0,66 | 2 dicembre | 0,33 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Versamento in un’unica soluzione – Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optino per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019.
Nulla cambia per gli ordinari piani di rateazione – Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
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